Nella riunione dell'11 dicembre 2019, la Commissione Arconet, in riferimento alla questione del rispetto degli equilibri ai sensi dell'art. 1, co. 820 e 821, L. n. 145/2018, alla luce del decreto del Mef 1°agosto 2019, che ha modificato il prospetto degli equilibri, allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011, aveva chiarito che «...fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio» (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Successivamente, le sezioni riunite della Corte dei conti, con la delibera n. 20/2019, affermavano che la L. n. 145/2018 non può modificare i dispositivi della L. n. 243/2012, in quanto non di «rango costituzionale», e, nel ribadire la vigenza del disposto di cui alla L. n. 243/2012, la sosteneva che «In caso di ricorso a entrate da mutuo … l'ente territoriale contraente, pur trattandosi di posta pienamente rilevante per i propri equilibri finanziari, deve comunque conseguire anche il “pareggio” richiesto dall'art. 9 della L. n. 243/2012, che non considera le entrate da debito. L'ente territoriale, quindi, per conseguire anche il “pareggio”, deve dare “copertura” agli impegni di spesa finanziati dal debito con incrementi di “entrate finali” o riduzioni di “spese finali”, nell'esercizio in cui ha acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi». Circa il conseguimento di due obiettivi distinti da rispettare, ovvero il saldo non negativo di equilibrio, calcolato con le regole del D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.M. 1 agosto 2019 e quello del pareggio sulla base di quanto previsto dalla L. n. 243/2012, si è espressa la circolare Mef n. 5 del 9 marzo scorso, che ha precisato l'obbligo del rispetto: degli equilibri di cui all'art. 9 della L. n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto; degli equilibri di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo ente. Inoltre, è importante specificare che, analizzando i dati trasmessi alla BDAP, ci sono margini per assorbire la potenziale assunzione di nuovo debito da parte degli enti e, in caso di sforamento, ci sarà un intervento della Rgs nei confronti della singola regione affinché gli enti locali che ne fanno parte, e la regione stessa, adottino misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.
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